Sez. L, Sentenza n. 6956 del 16/12/1982 (Rv. 424617 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - PRESCRIZIONE BREVE - ESTENSIONE AL DIRITTO DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE DI TALE DIRITTO - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - IN GENERE - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - PRESCRIZIONE BREVE - ESTENSIONE AL DIRITTO DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE DI TALE DIRITTO - APPLICABILITÀ.*
L'art. 129 del R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, sul coordinamento legislativo della previdenza sociale, ove stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dalla loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve, che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento, e, pertanto, non è estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, il quale è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, con decorso dalla data della presentazione della domanda amministrativa. (Conf 4422/82, mass n 422413; (Conf 2338/78, mass n 391736; (Conf 2249/77, mass n 385971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)