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Sez. L, Sentenza n. 3889 del 10/08/1978 (Rv. 393488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (CCNL 11 GENNAIO 1962 PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL VETRO).*
Stato
decisa il 1978-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (CCNL 11 GENNAIO 1962 PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE DEL VETRO).*

L'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione e in relazione alla categoria a cui appartiene il lavoratore, non stabilisce che, nell'ipotesi di promozione ad una categoria superiore, la detta indennita debba essere liquidata per la durata dell'intero rapporto, sulla base del coefficiente (numero delle giornate lavorative da moltiplicarsi per gli anni di servizio) fissato per la categoria a cui il lavoratore appartiene alla data di risoluzione del rapporto. Al contrario, la norma consente la liquidazione a scaglioni, attuabile fissando diversi coefficienti in relazione ai periodi di appartenenza alle varie categorie, con la sola condizione che il coefficiente da calcolare per il periodo iniziale del rapporto risulti non inferiore a quello stabilito dalla regolamentazione propria della categoria inferiore di provenienza. Pertanto l'indennita puo essere liquidata una prima volta all'atto del mutamento di categoria, in base alla durata e alla retribuzione della categoria inferiore, ed una seconda volta alla cessazione del rapporto, in base alla durata e alla retribuzione della categoria superiore, con l'aggiunta di una quota ulteriore riferita alla anzianita maturata nella categoria inferiore. (nella specie il principio e stato affermato in relazione allo art 4 - parte categorie speciali - del CCNL 11 gennaio 1962 per gli addetti alle industrie del vetro). (V 1031/78, mass n 390375; (V 2498/77, mass n 386214; (V 1581/76, mass n 380334; (V 2822/74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 11/01/1962 num. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)