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Sez. 1, Sentenza n. 12048 del 27/11/1998 (Rv. 521168 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Imposta di ricchezza mobile e complementare sulla indennità di buonuscita erogata in epoca antecedente all'1 gennaio 1974 - Rimborso ex sentenza della Corte Cost. n. 400 del 1987 - Domanda - Decadenza ex art. 38, secondo comma d.P.R. 602 del 1973 - Operatività - Deroga ex artt. 4 e 5 della legge n. 482 del 1985 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521168-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

In tema di indennità di buonuscita erogata dall'ENPAS a dipendenti statali collocati a riposo, in epoca antecedente al primo gennaio 1974, previo versamento dell'imposta di ricchezza mobile e complementare ex d.P.R. 645/58 (applicabile anche ai pagamenti successivi alla detta data, giusta normativa transitoria ex artt. 83 d.P.R. 597/73 e 100 d.P.R. 602/73), la domanda di rimborso del tributo versato, presentata dal dipendente (nel vigore del d.P.R. 602/74) con riguardo ai più favorevoli criteri di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 400 del 1987, deve ritenersi soggetta (qualora non risulti già maturata la decadenza di cui all'art. 171 del d.P.R. 645/58) alla decadenza contemplata dall'art. 38, comma secondo del d.P.R. 602/73, per effetto del decorso di diciotto mesi dal versamento se questo risulti successivo al primo gennaio 1974, ovvero da tale ultima data se antecedente (atteso che il prelievo tributario eseguito dall'ENPAS sull'indennità di buonuscita deve essere inquadrato tra le ipotesi di "versamento diretto" ex art. 38 d.P.R. citato, e non tra quelle di "ritenuta diretta" di cui al precedente art. 37), senza che, per i versamenti successivi al primo gennaio 1980, possano trovare applicazione gli artt. 4 e 5 della legge 26 settembre 1985, n. 482, riferibili unicamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 171, Legge 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., Legge 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 4 CORTE COST., Legge 26/09/1985 num. 482 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)