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Sez. 3 - , Sentenza n. 26821 del 08/09/2020 Ud. (dep. 28/09/2020) Rv. 279900 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Successione di leggi extrapenali - Applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2, comma quarto, cod. pen. - Esclusione – Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279900-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

Il principio di retroattività della legge più favorevole non trova applicazione in riferimento alla successione di leggi amministrative che regolano le procedure per lo svolgimento di attività, il cui carattere criminoso dipenda dall'assenza di autorizzazioni, poiché in tale ipotesi rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto stesso. (Fattispecie in tema di violazione paesaggistica, in cui il nuovo p.p.t.r., successivo ai fatti, escludeva ogni vincolo per l'area interessata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. C CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)