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Sez. 2, Sentenza n. 4296 del 02/12/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 228152 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Successione di norme extra-penali - Applicabilità della disciplina di cui all'art. 2 cod. pen. - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228152-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) si applica qualora la disposizione richiamata da una "norma penale in bianco" sia modificata o abrogata, ovvero nell'ipotesi in cui venga modificata una norma "definitoria" - ossia una disposizione attraverso la quale il legislatore chiarisce il significato di termini usati in una o più disposizioni incriminatrici, concorrendo a individuare il contenuto del precetto penale - oppure, infine, nel caso in cui una disposizione legislativa commini una sanzione penale per la violazione di un precetto contenuto in un'altra disposizione legislativa, che venga abrogata in tutto o in parte. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l'affermazione di penale responsabilità di un sindaco in ordine al delitto di cui all'art. 323 e ha escluso l'applicabilità del'art. 2 cod. pen. alla luce dell'abrogazione, ad opera dell'art. 136 del d.P.R. n. 380 del 2001, dell'art. 7 della legge n. 47 del 1985 e della previsione, contenuta nell'art. 31 del citato d.P.R. 380/2001, secondo la quale il soggetto titolare del potere-dovere di provvedere in merito alle ingiunzioni di di demolizione, rimozione, ripristino non è il sindaco, ma il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 328, Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., DPR 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 136, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)