Sez. 1, Sentenza n. 41345 del 16/09/2003 Cc. (dep. 30/10/2003) Rv. 225752 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari in favore di "collaboratori di giustizia" - Disciplina introdotta dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45 - Collaborazione iniziata sotto la vigenza della più favorevole disciplina abrogata dall'art. 7 della stessa legge - Perdurante applicabilità di detta disciplina - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di benefici penitenziari, la più rigida disciplina dettata, con riguardo alla loro applicabilità in favore dei "collaboratori di giustizia", dall'art. 16 nonies (introdotto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45), del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. con modif. in legge 15 marzo 1991 n. 82, trova applicazione anche nei confronti di soggetti la cui collaborazione abbia avuto inizio sotto la vigenza della più favorevole disciplina dettata dall'abrogato art. 13 ter del citato D.L. n. 8/1991, non vertendosi in materia di leggi penali sostanziali e non trovando quindi applicazione il principio di irretroattività stabilito, per quelle più sfavorevoli, dall'art. 2 cod. pen.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 13/02/2001 num. 45 art. 7, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)