Sez. 3, Sentenza n. 9725 del 15/09/1995 (Rv. 494010 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE | Danno biologico - Liquidazione con importi distinti, in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente - Ammissibilità.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE
La liquidazione del danno biologico con importi distinti, in relazione ai due momenti della inabilità temporanea e della invalidità permanente del danneggiato, non comporta duplicazione di una voce di danno ontologicamente unitaria, ma adozione di un criterio di liquidazione ammissibile, se il riferimento alla inabilità temporanea e alla invalidità permanente non è finalizzato alla individuazione della diminuita capacità di guadagno del danneggiato, criterio non utilizzabile per la liquidazione del danno biologico, ma alla individuazione di periodi diversi, che corrispondono a una diversa intensità della lesione della integrità psicofisica del soggetto, ai quali rapportare la liquidazione equitativa di un danno, risarcibile per equivalente con una prestazione patrimoniale, atta a reintegrare un valore leso che non ha di per sè immediata natura patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)