Sez. 1, Sentenza n. 4746 del 29/05/1997 (Rv. 504755 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE | Notificazione nulla e notificazione inesistente - Differenze - Effetto impediente di ogni decadenza svolto dalla rinnovazione della notificazione ex art. 291 cod. proc. civ. - Applicabilità nel caso di pregressa notificazione inesistente - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITÀ - IN GENERE
La nullità di una notificazione è ravvisabile nei casi previsti dall'art. 160 cod. proc. civ. o quando sia carente un requisito formale necessario per il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.. Quando invece il procedimento notificatorio non si è concluso mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, per il che essa debba ritenersi non compiuta, ma solo tentata, si è di fronte ad un atto non già solo nullo, ma del tutto inesistente, perché giammai entrato a far parte della realtà dell'ordinamento, ed in relazione ad esso non si rende perciò applicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 291 cod. proc. civ., secondo la quale la rinnovazione della notifica nulla impedisce ogni decadenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)