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Sez. 4, Sentenza n. 18660 del 19/02/2004 Ud. (dep. 22/04/2004) Rv. 228355 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Modalità di trasmissione dall'estero degli atti richiesti - Trasmissione di fotocopie - Necessità dell'attestazione di conformità all'originale - Esclusione - Sufficienza dell'atto formale di trasmissione - Fondamento - Consuetudine.
Stato
decisa il 2004-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228355-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di trasmissione di atti assunti per rogatoria internazionale all'estero, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, è sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera per garantire l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la violazione dell'art. 12 par. 3 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria con gli Stati Uniti d'America, sottoscritto il 9 novembre 1982, ritenendo l'utilizzabilità degli atti trasmessi in fotocopia con lettera di accompagnamento del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 09/11/1982 num. 12, Legge 26/05/1984 num. 224

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)