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Sez. 1, Sentenza n. 37774 del 16/10/2002 Ud. (dep. 08/11/2002) Rv. 222405 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - Modalità di trasmissione dall'estero delle copie dei fascicoli e dei documenti richiesti dall'autorità rogante non in originale - Attestazione di conformità all'originale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222405-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non impone allo Stato richiesto una prescrizione a carattere cogente di trasmettere copie o fotocopie dei fascicoli o documenti, richiesti per rogatoria, muniti dell'attestazione di conformità all'originale, ma facoltizza tale Stato, laddove sia richiesto l'invio di atti in originale, di trasmetterne solo copie o fotocopie autenticate. Ne consegue che, salvo il caso in cui lo Stato rogante richieda espressamente la trasmissione di atti o documenti in originale, è sufficiente, come si desume dalle prassi consolidate in materia, l'atto formale di trasmissione dell'autorità straniera per garantire l'autenticità e la conformità degli atti trasmessi in semplice fotocopia (in applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto utilizzabili gli atti assunti all'estero su rogatoria, trasmessi dall'autorità straniera in fotocopia senza l'attestazione di conformità agli originali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 3 art. 3, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)