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Sez. 6, Sentenza n. 1768 del 07/10/2002 Cc. (dep. 16/01/2003) Rv. 223180 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE | Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 - Modalità di trasmissione dall'estero delle copie dei fascicoli e dei documenti richiesti dall'autorità rogante - Attestazione di conformità all'originale - Atti istruttori compiuti dall'autorità richiesta in esecuzione della rogatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223180-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ROGATORIE - ALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di rogatoria internazionale all'estero, l'art. 3, par. 3 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che dispone che le copie e fotocopie trasmesse in luogo degli originali devono essere munite di certificazione di conformità, si riferisce solo ai documenti e ai fascicoli, cioè ad atti precostituiti in possesso dell'autorità richiesta e non anche agli atti istruttori che la stessa autorità sia chiamata a formare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 729 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 729 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Legge 05/10/2001 num. 367 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 20/04/1959 num. 3, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)