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Sez. 3, Sentenza n. 9924 del 02/02/2001 Ud. (dep. 12/03/2001) Rv. 218710 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Sentenza di condanna - Ordine di rimessione in pristino - Subordinazione della sospensione condizionale della pena all'esecuzione del ripristino - Legittimità.
Stato
decisa il 2001-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218710-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, legittimamente può subordinare tale beneficio alla esecuzione dell'ordine di rimessione in pristino previsto dall'art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge n. 431 del 1985.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)