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Sez. L, Sentenza n. 15360 del 30/10/2002 (Rv. 558134 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alle indennità di trasferta e di cantiere corrisposte ai cosiddetti "cantieristi" Enel.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558134-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è devoluta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizio di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non sufficientemente né logicamente motivata la sentenza impugnata che, escludendone la natura retributiva, aveva attribuito all'indennità di trasferta ed all'indennità di cantiere corrisposte ai cosiddetti "cantieristi" Enel natura di rimborso spese, senza accertare se questi compensi fossero strutturalmente connessi alla prestazione lavorativa e si identificassero con l'indennità prevista dall'art. 9 ter, D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, costituendo, inoltre, la quantificazione attraverso accordi locali di breve predeterminata durata e la rivedibilità della loro misura caratteri comuni alla retribuzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)