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Sez. L, Sentenza n. 3081 del 02/03/2001 (Rv. 544361 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Indennità corrisposte ai "trasfertisti" - Esonero per il cinquanta per cento dalla contribuzione ex art. 9 - ter D.L. n. 103 del 1991 - Efficacia retroattiva ex art. 4 - quater D.L. n. 6 del 1993 - Rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute - Circostanza ostativa dell'esonero - Esclusione - Fattispecie anteriore allo "ius superveniens" ex D.Lgs. n. 314 del 1997.
Stato
decisa il 2001-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544361-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

In materia di obblighi contributivi riguardo alle indennità corrisposte ai "trasfertisti", cioè ai lavoratori tenuti per contratto ad un'attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale, la regola della sottoposizione delle stesse a contribuzione solo per la quota del 50 per cento, posta dall'art. 9 - ter del D.L. n. 103 del 1991 (introdotto dalla legge di conversione n. 166 del 1991) e avente valore interpretativo e quindi retroattivo (salva la prevista irripetibilità dei contributi già versati) in base all'art. 4 - quater D.L. n. 6 del 1993 (introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 1993), è applicabile anche al caso in cui il datore di lavoro rimborsi le spese affrontate dal lavoratore per la prestazione fuori sede. Infatti la norma interpretativa ha avuto proprio la funzione di determinare il superamento della tesi secondo cui le indennità ai trasfertisti non potevano usufruire dell'esonero parziale dalla contribuzione prevista per le indennità di trasferta dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, in quanto aventi - diversamente da queste ultime - la sola funzione di compensare il disagio per il lavoro fuori sede. (Fattispecie anteriore alla nuova disciplina della materia ex D.Lgs. n. 314 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1993 num. 6 art. 4 quater CORTE COST., Legge 17/03/1993 num. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)