Sez. 6, Sentenza n. 3043 del 03/12/2025 Cc. (dep. 26/01/2026) Rv. 289216-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Mancato pervenimento della domanda di estradizione entro il termine previsto - Effetti - Indicazione -
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
Possibilità di procedere a un nuovo arresto dopo il pervenimento della domanda estradizionale - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di estradizione per l'estero, il mancato pervenimento della domanda di consegna e della relativa documentazione entro il termine di quaranta giorni dall'arresto provvisorio comporta la revoca della misura coercitiva e l'effettiva liberazione dell'estradando, non rilevando la possibilità, prevista dall'art. 16, comma 5, Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, di procedere ad un nuovo arresto dopo il pervenimento della domanda estradizionale. (Fattispecie relativa ad estradizione richiesta dalla Moldavia, rispetto alla quale era pervenuta la relativa domanda, peraltro non corredata dei documenti indicati dall'art. 700 cod. proc. pen., solo dopo lo spirare del termine di quaranta giorni dall'arresto del consegnando).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)