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Sez. 6, Sentenza n. 20962 del 13/05/2009 Cc. (dep. 19/05/2009) Rv. 244104 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE | Mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine previsto dall'art. 715, comma sesto, cod. proc. pen. - Revoca delle misure cautelari eventualmente adottate - Necessità - Perenzione della procedura estradizionale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244104-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - REVOCA E SOSTITUZIONE

In tema di estradizione per l'estero, il mancato arrivo della documentazione allegata alla domanda di estradizione entro il termine di quaranta giorni dall'applicazione della misura cautelare, comporta la revoca del provvedimento coercitivo, senza dispiegare alcun effetto sull'ulteriore corso della procedura estradizionale. (Fattispecie in tema di estradizione richiesta dalle autorità dell'Ucraina, in cui la domanda, pur formalmente pervenuta prima della richiesta ministeriale e della conseguente applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, non risultava accompagnata dalla necessaria documentazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 700, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12 com. 2, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)