diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 15288 del 30/10/2002 (Rv. 558090 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE | Pericolosità dell'attività - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2002-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558090-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - ATTIVITÀ PERICOLOSA - IN GENERE

In materia di responsabilità extracontrattuale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 cod. civ. il giudizio di pericolosità eventuale dell'attività dev'essere dato secondo una prognosi postuma sulla base dell'esame delle circostanze di fatto che si presentavano al momento dell'esercizio dell'attività. (Nel caso, il giudice del merito ha ritenuto - con motivazione ritenuta dalla S.C. immune da censure rilevabili in sede di legittimità- costituire pericolosa ex art. 2050 cod. civ. l'attività di falciatura dell'erba esercitata con mototrancia agganciata e trainata da trattore e dotata di mezzi meccanici taglienti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)