Sez. U, Sentenza n. 2518 del 21/03/1997 (Rv. 503174 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI | Direttore amministrativo di azienda sanitaria - Rapporto di lavoro di diritto privato - Revoca della nomina - Giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - DIRITTI SOGGETTIVI
È devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario il giudizio promosso dal direttore amministrativo di un'Azienda sanitaria locale - il cui rapporto è regolato da contratto di diritto privato sicché sono configurabili soltanto posizioni di diritto soggettivo e non anche di interesse legittimo - per l'annullamento della delibera della Giunta regionale e del direttore generale dell'Azienda medesima con cui rispettivamente non era stato approvato il contratto di lavoro del ricorrente, quale direttore amministrativo, ed era stata disposta la revoca della nomina a tale qualifica, atteso che si tratta di atti che si configurano come espressione di autonomia negoziale privatistica, aventi natura sostanziale di atti di recesso dal rapporto contrattuale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 3 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/12/1993 num. 517 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)