Sez. U, Sentenza n. 4214 del 23/04/1998 (Rv. 514862 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | In Genere.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In relazione al rapporto di lavoro dei direttori generali delle unità sanitarie locali (rapporto da qualificarsi di natura privatistica ed autonomo, ancorché coordinato con i fini dell'ente), la verifica dopo un anno, da parte delle regioni e delle province autonome, dei risultati amministrativi e di gestione, con conseguente conferma dell'incarico o risoluzione del contratto, prevista dall'art. 1 comma sesto D.L. n. 512 del 1994, si ricollega all'atto di nomina, condividendone la natura, in quanto implica una valutazione ampiamente discrezionale da parte della pubblica amministrazione sull'idoneità del direttore generale a svolgere l'incarico affidatogli, indipendentemente dall'avere egli contravvenuto ai propri doveri; ne consegue che a fronte dell'esercizio di tale potere da parte della P.A. , sono correlativi in capo al privato interessi legittimi e non diritti soggettivi e che, pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera della giunta regionale relativa alla mancata conferma del direttore generale di una Usl.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1992 num. 502 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 27/08/1994 num. 512 art. 1, Legge 17/10/1994 num. 590 CORTE COST., DPCM 19/07/1995 art. 502
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)