Sez. 4, Sentenza n. 43720 del 14/10/2003 Cc. (dep. 14/11/2003) Rv. 226418 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Poteri e obblighi del giudice di rinvio - Limiti - Fattispecie - Giudicato interno formatosi a seguito del giudizio di annullamento - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
In tema di giudizio rescissorio, il giudice di rinvio mantiene integri nel nuovo giudizio tutti i poteri di accertamento e di valutazione in fatto, non essendo egli vincolato da eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronunzia di annullamento, ma essendo invece libero in ordine alla scelta dei mezzi atti alla formazione del convincimento circa il punto annullato, con l'unico limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione data alle questioni di diritto in quel medesimo giudizio. (Affermando il principio la Corte ha rigettato il ricorso proposto sul presupposto che il giudice del rinvio, nuovamente respingendo in sede di giudizio rescissorio l'istanza di sospensione e revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, avrebbe invece dovuto arrestarsi di fronte ad un preteso "giudicato interno", formatosi a seguito del giudizio di annullamento, circa il requisito temporale della realizzazione delle opere abusive anteriormente alla presentazione della domanda di condono: circostanza quest'ultima che, invece, il giudice del rinvio negava con motivazione ritenuta dalla Corte immune da vizi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)