Sez. U, Sentenza n. 24468 del 26/02/2009 Cc. (dep. 12/06/2009) Rv. 243587 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Abrogazione di una norma incriminatrice - Riconducibilità del fatto oggetto dell'incriminazione abrogata ad altra norma preesistente - Condizioni.
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In caso di abrogazione di una norma incriminatrice, per accertare se le tipologie di fatti in essa comprese siano riconducibili ad altra disposizione generale preesistente, è necessario procedere al confronto strutturale tra le due fattispecie astratte, integrando all'occorrenza tale criterio attraverso una valutazione dei beni giuridici rispettivamente tutelati, al fine di verificare l'eventuale intenzione dell'intervento abrogativo di non attribuire più rilievo al disvalore insito nella fattispecie incriminatrice soppressa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)