Sez. 1, Sentenza n. 10237 del 27/09/1995 (Rv. 494121 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Riconoscimento giudiziale di una maggiore indennità - Risarcimento del maggior danno - Ammissibilità - Limiti.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Nel caso in cui all'espropriato, a seguito di opposizione alla stima, venga riconosciuta un'indennità di espropriazione in misura superiore a quella fissata in sede amministrativa, l'espropriante può essere condannato, ricorrendone i presupposti, al risarcimento del maggior danno, ex art. 1224 cod. civ., sulla differenza, ma con decorrenza non anteriore all'inizio del giudizio di opposizione, atteso che, prima dell'opposizione egli non ha facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, mentre con l'instaurarsi dell'opposizione diventa parte convenuta in un'ordinario giudizio contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive. Ai fini della suddetta decorrenza vale anche la proposizione del giudizio di opposizione dinanzi ad un giudice che si dichiari incompetente, in quanto la dichiarazione di incompetenza, di per sè, non impedisce la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice competente, ai sensi dell'art. 50 cod. proc. civ., in base al principio della "translatio judicii".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)