Sez. 3, Sentenza n. 6870 del 17/11/1983 (Rv. 431537 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO PER IL CASO IN CUI VOGLIA COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - ESERCIZIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO PER IL CASO IN CUI VOGLIA COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - ESERCIZIO - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI RICHIESTE SUCCESSIVAMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 756 DEL 1964.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964 n. 756 sui rapporti agrari, la facoltà del concedente di fare cessare la proroga legale del contratto, per il caso in cui voglia coltivare direttamente il fondo, è condizionata alla ricorrenza dei soli requisiti fissati dall'art. 1, lett. A), d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273 (come modificato dall'art. 2 della legge n. 176 del 1978), avendo cessato di operare, con l'entrata in vigore di detta legge, le limitazioni a quella facoltà previste dall'art. 1, terzo comma, della legge 15 luglio 1950 n. 505 (mancata disponibilità di altri fondi tali da assorbire la metà della capacità lavorativa, in relazione agli acquisti effettuati per atto tra vivi successivamente al 31 dicembre 1948), poi richiamate dalle successive leggi vincolistiche 16 giugno 1951 n. 435 e 11 luglio 1952 n. 765. (Conf 3406/83, mass n 428295; (Conf 1980/81, mass n 412686; (Conf 5910/78, mass n 395733; (Conf 3825/76, mass n 382511).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1950 num. 505 art. 1, Legge 16/06/1951 num. 435 art. 2, Legge 11/07/1952 num. 765 art. 2, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)