Sez. 4, Sentenza n. 15429 del 10/01/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221710 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Modificazione della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato - Effetti sul termine di durata della custodia cautelare delle fasi esaurite - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Qualora, con la sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, venga modificata la qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, tale modifica non incide retroattivamente, riducendolo, sul termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con la suddetta pronuncia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)