Sez. 6 - , Sentenza n. 46497 del 05/11/2019 Cc. (dep. 15/11/2019) Rv. 277410 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Sentenza di condanna - Modificazione della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato - Effetti sul termine di durata della custodia cautelare delle fasi esaurite - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
La modifica della qualificazione giuridica del fatto in senso favorevole all'imputato, operata nella sentenza di condanna pronunciata all'esito del giudizio di primo grado, non incide retroattivamente e, pertanto, non determina riduzione del termine di durata massima della custodia cautelare relativo alla fase conclusasi con la suddetta pronuncia. (In motivazione, la Corte ha precisato che i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cautelare per quel che attiene alla fase successiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)