Sez. 6, Sentenza n. 35681 del 14/05/2015 Cc. (dep. 26/08/2015) Rv. 264268 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Mutamento della qualificazione giuridica del fatto mediante eliminazione di una aggravante con la sentenza di primo grado - Effetti sul termine di durata delle fasi esaurite di custodia cautelare - Esclusione - Efficacia sul termine della fase successiva - Sussistenza - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
Il mutamento della qualificazione giuridica del fatto non influisce sui termini di custodia cautelare delle fasi esaurite, con la conseguenza che, qualora con la sentenza di primo grado venga esclusa l'esistenza di un'aggravante (nella specie, quella di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod.pen.) i termini di custodia cautelare per la fase di primo grado vanno commisurati in relazione alla qualificazione giuridica del fatto contenuta nel provvedimento che dispone il giudizio, mentre il contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado rileva ai fini della commisurazione della custodia cuatelare per quel che attiene alla fase successiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)