Sez. 6, Sentenza n. 23682 del 14/05/2015 Ud. (dep. 03/06/2015) Rv. 263842 - 01
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI | Corruzione - Sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del privato corruttore - Successivo giudicato assolutorio per insussistenza del fatto nei confronti del pubblico ufficiale - Inconciliabilità di giudicati - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - CASI
È suscettibile di revisione, a norma dell'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privato corruttore, nel caso di passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l'inconciliabilità delle due pronunce per l'impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell'attività coordinata del corruttore e del corrotto. (Conf. sent. n. 23683 del 2015, non mass.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 321, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 com. 1 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)