Sez. 6, Sentenza n. 38850 del 18/09/2008 Cc. (dep. 15/10/2008) Rv. 241261 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Verifica - Accertamento d'ufficio - Limiti - Fattispecie in tema di pendenza di procedimento in Italia.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, se è dovere del giudice procedere d'ufficio alla verifica delle condizioni ostative all'estradizione, deve escludersi che egli debba agire sulla base di semplici congetture in ordine alla loro esistenza, gravando sulla parte interessata l'onere di indicare elementi utili per il loro accertamento. (Nella specie, il ricorrente aveva prospettato alla corte di appello la mera pendenza in Italia di un procedimento penale per gli stessi fatti, senza indicare almeno la località od il territorio in cui erano situati gli uffici procedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)