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Sez. 6, Sentenza n. 36550 del 01/07/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 227044 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Sottoposizione nello Stato richiedente a trattamenti incompatibili col rispetto dei diritti fondamentali - Onere della prova - Incombenza sull'estradando - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227044-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini della decisione sull'estradizione richiesta dall'estero, incombe sull'estradando la prova che l'estradizione preluda alla sottoposizione dello stesso nello Stato richiedente a un trattamento incompatibile col rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 n. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 n. 1, Tratt. Internaz. 13/12/1957, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)