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Sez. L, Sentenza n. 144 del 09/01/1979 (Rv. 396208 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O DI REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396208-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RESPONSABILITA DEL DATORE DI LAVORO - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA AL RISARCIMENTO DEL DANNO O DI REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART 13 DELLA LEGGE N 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITA NEL CORSO DEL RAPPORTO - PERDITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - AZIONE RISARCITORIA EX ART 2116 COD CIV - AMMISSIBILITA - CONTENUTO - PRESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - IRRILEVANZA.*

In caso di omissione contributiva il lavoratore puo chiedere, nel corso del rapporto, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, in se considerate, come bene suscettibile di lesione, anche prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi a tal fine della domanda di condanna generica al risarcimento del danno, ovvero di quella diretta alla reintegrazione specifica ex art 13 della legge 12 agosto 1962, n 1338; qualora l'omissione abbia determinato la perdita di dette prestazioni, puo proporre l'Azione risarcitoria ex art 2116 cod civ, la quale sorge nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, l'istituto assicurativo abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative, e si sostanzia nel diritto di ottenere l'equivalente di tutte le prestazioni previdenziali e assistenziali che sarebbero spettate in caso di regolare contribuzione, senza possibilita di distinguere tra prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dell'Obbligo del datore di lavoro e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia ancora verificata. (Conf 4115/75, mass n 378435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)