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Sez. L, Sentenza n. 41 del 08/01/1987 (Rv. 449846 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1987-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449846-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - DIRITTO AL RISARCIMENTO - MOMENTO COSTITUTIVO - INDIVIDUAZIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - DECORRENZA.*

In caso di omissione contributiva del datore di lavoro, la proponibilità, da parte del lavoratore, dell'Azione risarcitoria ex art. 2116 cod. civ. presuppone, oltre l'omissione contributiva, la perdita, totale o parziale, della pensione. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno ai sensi di detta norma sorge non già nel momento in cui avrebbe dovuto essere versata la contribuzione assicurativa, ma nel momento in cui si concretizza il danno del prestatore di lavoro costituito dalla mancata erogazione della pensione; e la relativa prescrizione (decennale) decorre, secondo i principi generali, dal completo verificarsi della fattispecie risarcitoria, e, cioè, dal momento in cui, avveratosi l'evento protetto dell'Assicurazione (età pensionabile o Invalidità), l'ente assicuratore neghi, in tutto o in parte, la prestazione previdenziale. (V 1001/83, mass n 425771; (V 4368/81, mass n 415059; (V 144/79, mass n 396208; (V 2616/78, mass n 391976; (V 4115/75, mass n 378435).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)