Sez. U, Sentenza n. 11487 del 23/12/1996 (Rv. 501509 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Giudice di pace - Sentenza su questione preliminare non di merito, resa senza porsi il problema di decidere o meno secondo equità - Regime d'impugnazione previsto dagli artt. 339 e 341 cod. proc. civ. (nel testo ex artt. 33, 34 legge n. 374 del 1991) - Applicabilità - Conseguenze - Ricorso diretto per cassazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
La sentenza, con la quale il giudice di pace dichiari inammissibile il ricorso (nella specie proposto in opposizione avverso il processo verbale di contravvenzione a norme sulla circolazione stradale elevato dalla pulizia municipale) rappresenta una decisione emessa su una questione preliminare, senza entrare nel merito della questione e, quindi, senza neppure porsi il problema di decidere, o meno, secondo equità; con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 339, terzo comma, e 341 cod. proc. civ. (così come sostituiti rispettivamente dagli artt. 31 e 34 legge n. 374 del 1991), detta decisione può essere impugnata con l'appello e non direttamente con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 33 CORTE COST., Legge 21/11/1991 num. 374 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)