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Sez. 3, Sentenza n. 11455 del 23/07/2003 (Rv. 565379 - 01)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Esimente del diritto di cronaca - Condizioni - Continenza formale e sostanziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565379-01

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, presupposto per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca è la "continenza" del fatto in esso, che consta di due aspetti, uno formale e uno sostanziale, ciascuno dei quali deve ricorrere nel caso concreto perché l'esimente possa operare; in particolare, può configurarsi una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia, anche sulla base della considerazione autonoma del titolo di un articolo giornalistico rispetto al testo dell'articolo (nel caso di specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, che aveva ravvisato una violazione del canone della continenza formale nel fatto che nel titolo di un articolo giornalistico si desse per scontato, a carico di un avvocato, un episodio di "tentativo di corruzione" non vero a carico di un avvocato, ponendosi in dubbio solo se il tentativo di corruzione, in cui l'avvocato si sarebbe proposto come capace di intervenire presso il giudice offrendogli danaro fosse stato operato direttamente o attraverso un intermediario).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)