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Sez. 6 - , Sentenza n. 1649 del 12/11/2019 Ud. (dep. 16/01/2020) Rv. 278101 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE | Art. 388, comma secondo, cod. pen. – Obbligo di “non facere” – Inosservanza – Elusione del giudicato – Sussistenza – Ragioni – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278101-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IN GENERE

In tema di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, integra il reato previsto dall'art. 388, comma secondo, cod. pen. l'inosservanza di un provvedimento di tipo interdittivo, che imponga al destinatario un obbligo di "non facere", in quanto, in tal caso, l'elusione del giudicato non si risolve in una mera disobbedienza, ma avviene mediante un comportamento contrario a quello imposto. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la condanna emessa nei confronti di un imputato che aveva eluso il disposto del giudice civile, che gli aveva negato il diritto di esercitare una servitù di passaggio su di un fondo, continuando a transitarvi anche dopo che tale decisione era divenuta irrevocabile).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)