Sez. 5, Sentenza n. 49476 del 09/10/2013 Ud. (dep. 09/12/2013) Rv. 257567 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Elusione dell'esecuzone di un provvedimento del giudice civile - Condotta elusiva - Contenuto - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'AUTORITÀ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE - MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce un comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che l'obbligo imposto non sia coattivamente ineseguibile, richiedendo la sua attuazione la necessaria collaborazione dell'obbligato, poiché l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 388 cod. pen., dell'imputato, ritenendo penalmente rilevante la mera inottemperanza dell'obbligo derivante da un provvedimento possessorio di reintegra).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 388 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)