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Sez. 6, Sentenza n. 5369 del 08/10/2002 Cc. (dep. 04/02/2003) Rv. 223690 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Ordine di formulare l'imputazione - Necessità per il pubblico ministero di spedire, prima dell'atto di esercizio dell'azione, avviso di conclusione delle indagini preliminari - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223690-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - UDIENZA - RIGETTO DELLA RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.u.p. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. (cd "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. Corte cost., ord. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 128, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 128, Costituzione art. 111 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)