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Sez. 5, Sentenza n. 3416 del 19/01/2005 Ud. (dep. 02/02/2005) Rv. 231419 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato con la formula perché il fatto non costituisce reato - Interesse all'impugnazione della parte civile - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231419-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - IMPUGNAZIONI

Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare, ai fini civili, la sentenza di assoluzione dell'imputato con la formula "perché il fatto non costituisce reato" (per mancanza dell'elemento psicologico), in quanto, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., l'azione civile per il risarcimento del danno da fatto illecito è preclusa, oltre che nei casi in cui l'imputato sia stato assolto per non avere commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, anche quando egli sia stato assolto perché il fatto non costituisce reato, data l'identità di natura e di intensità dell'elemento psicologico rilevante ai fini penali e a quelli civili, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia del giudice civile che dovesse affermare la sussistenza di tale elemento, escluso o messo in dubbio dalla sentenza penale irrevocabile, si porrebbe in contrasto con il principio dell'unità della funzione giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)