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Sez. 1, Sentenza n. 2734 del 15/11/1967 (Rv. 330246 - 01)

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - LIMITI - TRANSAZIONI STIPULATE IN SEDE FALLIMENTARE.*
Stato
decisa il 1967-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330246-01

FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - EFFETTI - LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEL FALLITO - LIMITI - TRANSAZIONI STIPULATE IN SEDE FALLIMENTARE.*

A norma degli artt. 42 e 43 legge fallimentare, il fallito perde la amministrazione e la disponibilita dei suoi beni e, la legittimazione processuale, attiva e passiva, rispetto ai rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, per i quali tale legittimazione si trasferisce all'ufficio fallimentare. Tuttavia, oltre che per i beni e per i diritti non acquisibili alla massa ai sensi dell'art. 46 della detta legge, il fallito conserva la capacita processuale rispetto a quei rapporti di diritto patrimoniale che, pur essendo suscettibili di essere compresi nel fallimento di fatto non vi rientrino, per esserne gli organi fallimentari disinteressati, omettendo di agire o resistere in giudizio per la tutela dei medesimi. Di fronte a tale deliberato disinteresse degli organi preposti al fallimento, che rimangono inerti ed inattivi, il fallito e legittimato a provvedere per proprio conto e con i propri mezzi, alla tutela giudiziale dei suddetti rapporti, senza che la controparte o il giudice possano opporgli il difetto di poteri e la conseguente carenza di legittimazione. Sussiste, invece, il difetto di legittimazione opponibile da chiunque e rilevabile dal giudice anche d'ufficio, quando il fallito intenda tutelare, personalmente e direttamente, beni o rapporti gia acquisiti al fallimento, di cui gli organi fallimentari abbiano mostrato concretamente di volersi interessare. E come il fallito non puo (salvo le eccezioni previste dalla legge) intervenire nelle cause promosse dal curatore onde integrare o rettificare la difesa di diritti patrimoniali compresi nel fallimento, cosi egli non puo promuovere nuove cause per gli stessi fatti che formano oggetto di altra causa pendente, gia iniziata dal curatore, o fatta propria dallo stesso. In tali casi, la improponibilita della domanda puo essere eccepita da chiunque, dato che i poteri esercitati dal curatore assorbono la legittimazione del fallito, il quale non puo avvalersi, per la tutela dei propri diritti e dei propri interessi, se non degli speciali rimedi consentiti dalla legge nell'ambito della procedura fallimentare. Cio vale anche per le transazioni stipulate in Sede fallimentare.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 46 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 CORTE COST., Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)