Sez. 3, Sentenza n. 9373 del 24/09/1997 (Rv. 508191 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Contratto di fornitura concluso con un Comune - Art. 23 legge 144 del 1989 - Violazione - Rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario che l' ha consentita - Conseguenze - Mancanza della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.) nei confronti del Comune.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Se un contratto di fornitura tra un privato ed un Comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23, terzo comma, legge 24 aprile 1989 n. 144, il rapporto obbligatorio intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che l'ha consentita (quarto comma stesso articolo); pertanto il privato non può esperire nei confronti del Comune neppure l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 cod. civ.) perché difetta il necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.), che va escluso allorché esista altra azione esperibile nei confronti dell'arricchito, nei confronti di persona diversa da esso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 3 CORTE COST., Decreto Legge 02/03/1989 num. 66 art. 23 com. 4 CORTE COST., Legge 24/04/1989 num. 144 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)