Sez. 5, Sentenza n. 7487 del 22/05/2002 (Rv. 554625 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Contenuto - Motivazione "per relationem" - Legittimità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento - previsto dall'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - esige l'indicazione degli elementi in tesi costitutivi della pretesa fatta valere dall'ufficio finanziario, e può essere assolto anche "per relationem", tramite il rinvio a rapporto della polizia tributaria, che sia conosciuto o conoscibile dal contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)