Sez. U, Sentenza n. 16285 del 12/07/2010 (Rv. 614364 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Revisione prezzi - Delibera di diniego parziale da parte dell'Amministrazione - Annullamento del giudice amministrativo - Effetti - Insorgenza del diritto alla revisione - Esclusione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Fondamento - Ulteriore delibera della P.A. - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di opere pubbliche, la controversia avente ad oggetto la revisione prezzi rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo laddove manchi il riconoscimento, esplicito o implicito, del diritto dell'appaltatore da parte dell'Amministrazione, il quale non può desumersi dalla sola sentenza del giudice amministrativo che, annullando la delibera di diniego parziale della revisione, produce effetti caducatori e conformativi della successiva attività amministrativa ma non elimina la necessità di un'ulteriore delibera della P.A. appaltante per il riconoscimento della pretesa fatta valere dall'impresa appaltatrice.
Riferimenti normativi: Legge 22/02/1973 num. 37 art. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)