Sez. L, Sentenza n. 8309 del 19/06/2000 (Rv. 537742 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Integrazione al minimo - Pagamento indebito - Erogazioni per periodi anteriori al 1996 - Disciplina applicabile - Art. 1, comma duecentosessanta ss., legge n. 662/1996 - Recuperi effettuati prima dell'entrata in vigore - Disciplina previgente - Applicabilità - Recuperi effettuati nelle more del processo - Jus superveniens - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO
La ripetibilità della integrazione al minimo indebitamente erogata per periodi anteriori al primo gennaio 1996 è attualmente regolata in via esclusiva dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi duecentosessanta, duecentosessantuno, duecentosessantadue e duecentosessantatrè della legge 23 dicembre 1996 n. 662; in caso di indebito recuperato prima dell'entrata in vigore della medesima, trattandosi di situazione giuridica esaurita, la legittimità del recupero deve essere accertata sulla base della disciplina previgente, mentre i recuperi avvenuti nelle more del giudizio, avente ad oggetto la declaratoria di irripetibilità dell'indebito e la condanna dell'ente alla restituzione delle somme recuperate, sono regolati dallo jus superveniens.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 261 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 262 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 263 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 265 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)