Sez. 4, Sentenza n. 33423 del 27/06/2014 Ud. (dep. 29/07/2014) Rv. 260125 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Modifiche normative di cui ai D.L. 146 del 2013 e 36 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Conseguenze - Condanna inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa - Illegalità sopravvenuta della pena - Configurabilità.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - è configurabile l'illegalità sopravvenuta della pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alle indicate novelle legislative. (In motivazione la Corte ha precisato che in sede di rinvio il giudice di merito deve tenere conto, nel giudizio di determinazione della pena, delle già riconosciute attenuanti generiche nonché della recidiva ma non può incidere, in difetto di impugnazione del P.M., in senso deteriore sulla misura della pena annullata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)