Sez. 3, Sentenza n. 2441 del 09/10/2014 Ud. (dep. 20/01/2015) Rv. 261952 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Modifica normativa di cui ai D.L. n. 146 del 2013 e n. 36 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Conseguenze - Condanna inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa - Pena di poco superiore al minimo edittale - Pena illegale - Esclusione - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dei DD.LL. 23 dicembre 2013, n. 146, e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10, e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ipotesi autonoma di reato, attenuandone anche il trattamento sanzionatorio - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale quando sia commisurata in misura prossima al minimo edittale e a condizione che il giudice di merito, nella concreta determinazione, non abbia avuto come parametro di riferimento esclusivamente la pena minima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 art. 2, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)