Sez. 6, Sentenza n. 3177 del 29/05/2014 Ud. (dep. 22/01/2015) Rv. 262077 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Fatto di lieve entità - Art. 73, comma quinto, d.P.R. 309 del 1990 - Modifiche normative di cui ai D.L. 146 del 2013 e 36 del 2014 - Introduzione di un regime sanzionatorio più favorevole - Conseguenze - Condanna nei minimi edittali inflitta in epoca antecedente alla modifica normativa - Rideterminazione della pena - Necessità - Anche in sede di legittimità - Modalità applicative.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, la pena irrogata per i reati di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone il trattamento sanzionatorio minimo - deve essere necessariamente rideterminata anche quando la stessa risulti compatibile con la vigente cornice sanzionatoria e sia stata fissata dal giudice del merito nel minimo edittale previsto dai parametri antecedenti alle indicate novelle legislative intervenute nelle more del giudizio di Cassazione. (Fattispecie in cui la S.C. ha precisato che, essendo stata inflitta nella sentenza impugnata una pena corrispondente ai precedenti minimi edittali, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio poteva essere eseguita direttamente in sede di legittimità, a norma dell'art. 620, comma primo, lett. l), cod. proc. pen., utilizzando nelle operazioni di calcolo i minimi edittali vigenti).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2013 num. 146 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2014 num. 10 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 79
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)