Sez. 6, Sentenza n. 23834 del 08/05/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) Rv. 226015 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Divieto di contestazioni a catena - Presupposti di operatività - Sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione della seconda misura cautelare e conoscenza degli stessi da parte dell'Autorità Giudiziaria procedente - Necessità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Il principio per il quale - ai fini dell'operatività del divieto di contestazioni a catena (art. 297, comma 3, cod. proc. pen.) - è necessario che i fatti posti a base dei provvedimenti successivi al primo siano noti al giudice prima della data del rinvio a giudizio e che, prima di tale data, i fatti stessi siano apprezzabili in tutta la loro valenza probatoria, in modo da integrare quei gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura cautelare, deve essere inteso nel senso che i presupposti legittimanti l'adozione della seconda ordinanza cautelare non solo debbono sussistere già all'epoca dell'emissione della prima, ma devono, altresì, essere conosciuti, o quanto meno, conoscibili dall'autorità giudiziaria procedente. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione del giudice di merito che aveva escluso il requisito della "desumibilità dagli atti" in relazione al delitto di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la prima ordinanza cautelare, relativa al delitto di cui all'art. 73 medesimo D.P.R., era stata disposta dal giudice del luogo in cui si era verificato l'arresto in flagranza dell'imputato, giudice diverso da quello nel cui territorio avevano avuto svolgimento le indagini e che, pertanto, non era al corrente delle risultanze delle indagini con particolare riferimento al reato associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)