Sez. 1, Sentenza n. 468 del 19/01/1999 (Rv. 522414 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Termine di 90 giorni concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione - Carattere perentorio - Configurabilità - Decorrenza - Criteri - Conseguenze - In tema di richieste di audizione formulata dal ricorrente.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, il termine complessivo di novanta giorni, concesso al Prefetto per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione, ha carattere perentorio e decorre dalla data del deposito o dal ricevimento del ricorso. Tale principio presuppone, però, che la P.A. venga posta in grado di conoscere sin dall'inizio l'attività istruttoria da espletare, sicché un'eventuale richiesta di audizione dell'interessato è legittimamente proposta solo quando sia contestuale al ricorso, poiché, diversamente, essa (presentata negli ultimi giorni del menzionato lasso di tempo) si presterebbe alla strumentale finalità di porre la P.A. nell'impossibilità di provvedere tempestivamente.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)