Sez. 5, Sentenza n. 12885 del 01/06/2007 (Rv. 598905 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Opere ultrannuali ad oggetto unitario - Inclusione tra le rimanenze finali - Omissione - Conseguenze - Imputazione del corrispettivo al relativo esercizio - Recupero a tassazione - Legittimità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, per le opere (forniture e servizi) pattuite unitariamente e con tempo di esecuzione ultrannuale, gli artt. 60, commi primo e quarto, e 75 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevedono la necessaria inclusione, tra le rimanenze finali relative ad un determinato esercizio, della differenza tra le opere non ancora liquidate ed i corrispettivi pagati in base a stati di avanzamento, nonché l'imputazione dei corrispettivi all'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, con la progressiva riduzione delle rimanenze all'aumentare dei corrispettivi, fino all'annullamento totale; pertanto l'omessa inclusione di rimanenze in un esercizio, facendo presupporre l'avvenuta ultimazione dei relativi lavori, individua il momento in cui i corrispettivi (residui e, comunque, definitivi) si intendono giuridicamente conseguiti, e comporta il definitivo azzeramento delle eventuali rimanenze anteriormente esposte, legittimando il recupero a tassazione dei relativi importi, quali ricavi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)