Sez. 5, Sentenza n. 15996 del 20/12/2000 (Rv. 542805 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | IRPEG e ILOR - Esenzione - Per le società operanti nei territori dell'Italia meridionale - Condizioni - Conseguenze in tema di "factoring".
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
L'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 (come modificato dall'art. 14 della legge n. 64 del 1986) richiede, per la fruizione dell'esenzione decennale IRPEG per le imprese operanti nei territori meridionali, il concorso di due soli requisiti: la costituzione in forma societaria, trattandosi di imposta sulle persone giuridiche, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, intendendosi come tale un'iniziativa incrementativa della produzione e dello sviluppo delle popolazioni del sud Italia. Per altro verso, l'esenzione ILOR spetta agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che si impiantino nei territori indicati (art. 101 del citato d.P.R., con riferimento all'art. 1 del decreto stesso), con riferimento, quindi, tanto alle imprese produttrici di beni, quanto a quelle produttrici di servizi (costituendo anche quest'ultima attività industriale, ai sensi dell'art. 2195, primo comma, c.c.). È, pertanto, errata la sentenza del giudice tributario che neghi ad un'attività di "factoring" entrambe quelle esenzioni sul presupposto che non si tratti di attività industriale ed omettendo, peraltro, di accertare se nel caso di specie sussista o meno uno stabilimento tecnicamente organizzato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)