Sez. 5, Sentenza n. 11696 del 05/08/2002 (Rv. 556640 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione - Per le società operanti nei territori dell'Italia meridionale - Condizioni - Presenza di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
L'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, per la fruizione dell'esenzione decennale IRPEG per le imprese operanti nei territori meridionali, applicabile - in forza della legge 29 gennaio 1986, n. 26 - anche alle imprese esercitanti nei territori di Gorizia e Trieste attività <<di produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio>>, richiede il concorso di due soli requisiti: la costituzione in forma societaria, trattandosi di imposta sulle persone giuridiche, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, intendendosi come tale un'iniziativa incrementativa della produzione e dello sviluppo delle popolazioni delle zone territoriali interessate. Pertanto, l'esenzione ILOR spetta agli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, che si impiantino nei territori indicati, con riferimento tanto alle imprese produttrici di beni, quanto a quelle produttrici di servizi (costituendo anche quest'ultima attività industriale, ai sensi dell'art. 2195, primo comma, cod. civ.).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 29/01/1986 num. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)